09 giugno, 2026

Violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro dopo la L. 198/2025 (recepimento con modifiche del DL 159/2025)

 

Introduzione

Il DL 159/2025 (convertito in L. 198/2025) rappresenta uno dei più significativi e, ad avviso dello scrivente, sottovalutati, interventi in materia di SSL.      Tra le tante “novità”, vale la pena menzionare che per la prima volta il legislatore inserisce, in maniera espressa ed inequivoca, il tema delle condotte violente e moleste tra le misure generali di tutela di cui all’Art. 15 del D.lgs. 81/2008.

 

Il quadro normativo prima della riforma

Prima dell'intervento normativo il tema era, seppur indirettamente, già presente nel sistema prevenzionistico: infatti come gli Artt 17 e 28 D.lgs. 81/2008 da sempre impongono la valutazione “di tutti i rischi” e lo stesso art. 2087 c.c. (norma “di chiusura” del sistema prevenzionistico) obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica “e la personalità morale” dei lavoratori.     A ciò si è andata recentemente ad aggiungere la Convenzione ILO n. 190 del 2019, la normativa generale in materia di contrasto alla discriminazione, nonché numerosi orientamenti giurisprudenziali.

 

Cosa cambia con la nuova lettera z-bis dell'art. 15

La nuova disposizione inserisce tra le misure generali di tutela (lettera z-bis dell’Art. 15) la “programmazione di misure di prevenzione delle condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”.    Il cambiamento è da ritenersi rilevante perché il tema non è più soltanto una conseguenza interpretativa del sistema, ma diviene un obbligo espressamente richiamato dal legislatore all'interno dell'architettura prevenzionistica del Testo Unico.

 

Esiste un vero e proprio obbligo di valutazione?

Anche se non espressamente riportato nella lettera z-bis, sul piano operativo appare difficile programmare “efficacemente” le misure richieste dall’Art. 15 senza una preventiva valutazione del rischio, ne deriva che il DVR dovrà per forza di cose contenere quantomeno un'analisi dei fattori organizzativi, relazionali e gestionali che possano favorire molestie, discriminazioni o violenze, in assenza di tale valutazione la programmazione rischierebbe infatti di essere meramente formale.

 

Metodologie di valutazione: criticità

Posto che la “valutazione” debba essere in un qualche modo presente rimangono comunque aperti diversi interrogativi: quali metodologie utilizzare, quale livello di approfondimento sia richiesto, come documentare l'analisi e quali siano i rapporti con la valutazione dello stress lavoro-correlato (per la quale esiste una metodica INAIL che può essere considerata come standard, pur con tutti i suoi difetti).  In attesa di future indicazioni ministeriali, prassi amministrative e giurisprudenza che contribuiscano a definire standard più precisi, nei capitoli di seguito si propone un percorso “per step”

 

Metodologie di valutazione: livello base

Una valutazione “di primo livello” può essere effettuata attraverso una “analisi documentale”: occorrerà quindi esaminare segnalazioni pregresse, procedimenti disciplinari, contenziosi, assenze anomale, turnover, reclami, dati relativi a trasferimenti e dimissioni e da questi trarne le relative conclusioni.   Pur con tutte le sue limitazioni, non ultima una ovvia “ritrosia” nelle segnalazioni soprattutto nelle aziende piccole e/o poco sindacalizzate, già questa attività potrebbe consentire, quantomeno, di individuare eventuali aree aziendali maggiormente esposte sulle quali agire.    Resta inteso che a monte di questa attività dovrà essere fatta una opera di sensibilizzazione degli operatori a riportare, anche in forma anonima e protetta, tutti gli episodi.

 

Metodologie di valutazione: livello intermedio

Il “secondo livello”, che già richiede ad avviso dello scrivente l’intervento da parte di personale esperto (psicologi?), prevede di aggiungere a quanto sopra una ulteriore attività di coinvolgimento dei lavoratori mediante questionari anonimi, interviste, focus group e strumenti di rilevazione del clima organizzativo. L'obiettivo in questo caso è di effettuare una valutazione che si basi sulla percezione di rispetto, inclusione, correttezza e sicurezza relazionale all'interno dell'organizzazione.   Pare ovvio che questa valutazione già richiede, a monte, una certa organizzazione aziendale ed una certa consapevolezza, potrebbe pertanto essere effettuata in uno step temporalmente successivo alla valutazione base, dopo una adeguata “campagna” di sensibilizzazione, se del caso coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali aziendali.

 

Metodologie di valutazione: livello avanzato

Nelle organizzazioni più strutturate potranno, sempre con il contributo di personale specializzato, essere introdotti audit organizzativi, assessment culturali, analisi dei processi HR, sistemi di whistleblowing, indicatori ESG e monitoraggio continuo.       In questo caso il rischio viene trattato come rischio organizzativo e non come semplice problema comportamentale individuale.

 

Il contributo della UNI/PdR 125:2022

La UNI/PdR 125:2022 non costituisce una metodologia obbligatoria per la valutazione del rischio, ma rappresenta indubbiamente uno strumento estremamente utile che, però, richiede una salda organizzazione aziendale ed una consapevolezza, specie da parte dei ruoli dirigenziali, dell’importanza della materia.       Fra gli indicatori previsti dalla PdR che possono consentire di individuare condizioni organizzative potenzialmente favorevoli a discriminazioni e molestie, assumono importanza fondamentale quelli relativi a governance, processi HR, opportunità di crescita, equità retributiva, tutela della genitorialità e inclusione.

 

Certificazioni etiche e sistemi di gestione

All’”apice” della catena organizzativa e valutativa si pongono le organizzazioni che adottano sistemi ISO 45001, SA8000, modelli ESG o la certificazione della parità di genere, tutti sistemi che già propongono strumenti utilizzabili ai fini della nuova valutazione.      Procedure, audit interni, sistemi di segnalazione, gestione delle non conformità e miglioramento continuo possono essere integrati nel DVR e nel sistema di prevenzione aziendale.

 

Il rapporto con lo stress lavoro-correlato

Le molestie e le violenze rappresentano una delle principali fonti di rischio psicosociale.      Molti indicatori utilizzati nella valutazione dello stress lavoro-correlato quali: assenteismo, turnover, conflittualità, procedimenti disciplinari, segnalazioni e peggioramento del clima aziendale e così via, costituiscono indicatori utili per la valutazione delle molestie.       Le due valutazioni non devono quindi essere viste come “comparti” separati ma devono “imparare” a dialogare, pur mantenendo ovviamente una propria autonomia metodologica.

 

Conclusioni

La nuova formulazione dell’Art. 15 ci impone un vero e proprio cambio di prospettiva: la prevenzione delle molestie e della violenza di genere non può essere affrontata come un mero adempimento documentale. Occorre costruire un sistema organizzativo capace di prevenire, intercettare e gestire tempestivamente situazioni di rischio, integrando la tutela della dignità della persona nel più ampio sistema di salute e sicurezza sul lavoro

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