1. Il concorso di reato ex artt. 110 e ss. c.p.
Nel sistema penale
italiano il concorso di persone nel reato si configura quando più soggetti
contribuiscono causalmente alla realizzazione di un medesimo fatto illecito
(art. 110 c.p.). Presupposti
essenziali sono:
- ·
pluralità di agenti;
- ·
contributo causale di
ciascuno;
- ·
elemento soggettivo di
colpa o dolo;
- ·
nesso eziologico tra
condotta ed evento.
In materia di sicurezza sul lavoro il concorso è frequentemente configurato tra i diversi garanti della prevenzione (datore di lavoro, dirigenti, preposti e consulenti tecnici).
2. Ruolo dell’RSPP e posizione di garanzia
L’RSPP è figura
tecnico‑consulenziale prevista dal D. Lgs. 81/2008 con compiti di
supporto nella valutazione dei rischi, elaborazione del DVR e individuazione
delle misure preventive.
La giurisprudenza
riconosce una posizione di garanzia “limitata”, fondata sugli obblighi
professionali di analisi, segnalazione e collaborazione tecnica. La responsabilità penale non deriva dalla
mera qualifica ma dalla violazione colposa dei doveri tecnici che abbiano
inciso causalmente sull’evento lesivo.
3. Cassazione penale – pronunce recenti in merito
Cass. Pen., Sez.
IV, 1 settembre 2025 n. 30039: Riconosciuta
la responsabilità concorrente dell’RSPP per carenze nella valutazione dei
rischi e mancata segnalazione di situazioni pericolose prevedibili.
Cass. Pen., Sez.
IV, 20 novembre 2024 n. 42483: Condanna
per omicidio colposo in concorso per omessa segnalazione di grave rischio
strutturale che aveva causato evento mortale.
Cass. Pen., Sez.
IV, 18 maggio 2023 n. 21153: Affermata la
responsabilità concorrente quando la mancata collaborazione tecnica nella
redazione del DVR abbia inciso causalmente sull’evento.
4. Nesso causale e colpa professionale
La responsabilità
dell’RSPP si fonda su colpa professionale specifica: omissione di segnalazione,
valutazione incompleta dei rischi o suggerimenti tecnici inadeguati. Elemento centrale è la verifica
controfattuale: se la corretta segnalazione avrebbe indotto l’adozione di
misure prevenzionistiche idonee.
5. Profili civilistici e risarcitori
L’RSPP può
rispondere ex art. 2043 c.c. quando la sua condotta colposa abbia contribuito
al danno. La Cassazione civile ha
riconosciuto la responsabilità dei consulenti tecnici della sicurezza quando
sussistano colpa, danno e nesso causale.
6. Cassazione Civile, pronunce recenti in merito
Cass. Civ., Sez.
III, 22 gennaio 2019 n. 1666: La
Corte ha affermato che i consulenti tecnici della sicurezza possono rispondere
ex art. 2043 c.c. quando l’omessa individuazione dei rischi integri colpa
professionale causalmente collegata al danno del lavoratore.
Cass. Civ., Sez.
Lav., 11 novembre 2020 n. 25317: Riconosciuta
la responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nella gestione della
sicurezza quando la carenza valutativa abbia contribuito alla verificazione
dell’evento lesivo.
Cass. Civ., Sez.
III, 7 giugno 2022 n. 18392: La Corte
ribadisce che anche il consulente della sicurezza può essere chiamato a
rispondere verso terzi danneggiati se la mancata segnalazione di rischi
prevedibili costituisce antecedente causale dell’evento.
7. Conclusioni
L’RSPP può essere
chiamato a rispondere penalmente e civilmente in concorso con altri garanti
solo in presenza di colpa professionale causalmente rilevante. La prevenzione passa quindi da una puntuale
attività documentale, tecnica e di segnalazione dei rischi.
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