27 marzo, 2026

La responsabilità penale e civile dell’RSPP in caso di infortunio: concorso di reato ex art. 110 c.p. e profili risarcitori

 

1. Il concorso di reato ex artt. 110 e ss. c.p.

Nel sistema penale italiano il concorso di persone nel reato si configura quando più soggetti contribuiscono causalmente alla realizzazione di un medesimo fatto illecito (art. 110 c.p.). Presupposti essenziali sono:

  • ·         pluralità di agenti;
  • ·         contributo causale di ciascuno;
  • ·         elemento soggettivo di colpa o dolo;
  • ·         nesso eziologico tra condotta ed evento.

In materia di sicurezza sul lavoro il concorso è frequentemente configurato tra i diversi garanti della prevenzione (datore di lavoro, dirigenti, preposti e consulenti tecnici).


2. Ruolo dell’RSPP e posizione di garanzia

L’RSPP è figura tecnicoconsulenziale prevista dal D. Lgs. 81/2008 con compiti di supporto nella valutazione dei rischi, elaborazione del DVR e individuazione delle misure preventive.

La giurisprudenza riconosce una posizione di garanzia “limitata”, fondata sugli obblighi professionali di analisi, segnalazione e collaborazione tecnica.      La responsabilità penale non deriva dalla mera qualifica ma dalla violazione colposa dei doveri tecnici che abbiano inciso causalmente sull’evento lesivo.

 

3. Cassazione penale – pronunce recenti in merito

Cass. Pen., Sez. IV, 1 settembre 2025 n. 30039: Riconosciuta la responsabilità concorrente dell’RSPP per carenze nella valutazione dei rischi e mancata segnalazione di situazioni pericolose prevedibili.

Cass. Pen., Sez. IV, 20 novembre 2024 n. 42483: Condanna per omicidio colposo in concorso per omessa segnalazione di grave rischio strutturale che aveva causato evento mortale.

Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2023 n. 21153: Affermata la responsabilità concorrente quando la mancata collaborazione tecnica nella redazione del DVR abbia inciso causalmente sull’evento.

 

4. Nesso causale e colpa professionale

La responsabilità dell’RSPP si fonda su colpa professionale specifica: omissione di segnalazione, valutazione incompleta dei rischi o suggerimenti tecnici inadeguati.    Elemento centrale è la verifica controfattuale: se la corretta segnalazione avrebbe indotto l’adozione di misure prevenzionistiche idonee.

 

5. Profili civilistici e risarcitori

L’RSPP può rispondere ex art. 2043 c.c. quando la sua condotta colposa abbia contribuito al danno.      La Cassazione civile ha riconosciuto la responsabilità dei consulenti tecnici della sicurezza quando sussistano colpa, danno e nesso causale.

 

6. Cassazione Civile, pronunce recenti in merito

Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 2019 n. 1666: La Corte ha affermato che i consulenti tecnici della sicurezza possono rispondere ex art. 2043 c.c. quando l’omessa individuazione dei rischi integri colpa professionale causalmente collegata al danno del lavoratore.

Cass. Civ., Sez. Lav., 11 novembre 2020 n. 25317: Riconosciuta la responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza quando la carenza valutativa abbia contribuito alla verificazione dell’evento lesivo.

Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2022 n. 18392: La Corte ribadisce che anche il consulente della sicurezza può essere chiamato a rispondere verso terzi danneggiati se la mancata segnalazione di rischi prevedibili costituisce antecedente causale dell’evento.

 

7. Conclusioni

L’RSPP può essere chiamato a rispondere penalmente e civilmente in concorso con altri garanti solo in presenza di colpa professionale causalmente rilevante.    La prevenzione passa quindi da una puntuale attività documentale, tecnica e di segnalazione dei rischi.

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