Come noto, il tema della formazione dei
lavoratori rappresenta uno dei pilastri del sistema prevenzionistico come delineato
in linea generale dalla Direttiva 89/391/CEE e recepito prima in D.lgs 626/94 e
poi in D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo all’Art. 37, in particolare
uno dei “cardini” del citato articolo è sempre stato (ed è tuttora) l’assunto
che la formazione debba essere erogata “prima” di adibire il lavoratore all’attività
lavorativa, come chiaramente riportato in comma 4 (1).
In questo scenario ormai consolidato viene ad
inserirsi, “a mo’ di elefante in cristalleria”, l’Art. 1-bis introdotto in DL
159/2025 in sede di conversione (L. 198/2025). Non rientra nello scopo del presente cercare
di individuare la “manina” che ha introdotto questo articolo quanto piuttosto
comprendere che impatto possa avere sull’Art. 37 in quanto, ad una prima lettura,
parrebbe introdurre una significativa “deroga” all’obbligo di cui al comma
4. Vedremo che così, almeno a parere
dello scrivente, non è, ma partiamo dal testo dell’Articolo:
«Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione
della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese
turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande).
- 1. In considerazione del basso livello di
rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la
formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o
dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».
Come lecito attendersi, l’introduzione di
questo articolo ha sollevato interrogativi, in particolare in merito alla (presunta)
possibilità di adibire al lavoro personale non ancora formato, ma in corso di
formazione da completarsi entro 30 giorni.
Il presente contributo intende dimostrare
come, almeno a parere dello scrivente, tale disposizione in realtà non incida
sugli obblighi fondamentali del datore di lavoro sanciti dall’art. 37.
2. L’art. 37 in combinato disposto con l’Art. 1-bis: obbligo e tempistica della formazione
L’art. 37, comma 1 stabilisce che il datore
di lavoro “deve” assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare
riferimento ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte. Questo può ritenersi l’assunto fondamentale,
sul quale il comma 4 specifica come tale formazione avvenga all’atto
dell’assunzione e, comunque, prima che il lavoratore sia adibito alle
mansioni o utilizzi attrezzature di lavoro. Il disposto configura quindi quello che
può essere definito come un obbligo prevenzionistico immediato,
finalizzato a evitare che il lavoratore sia esposto a rischi non conosciuti o
non compresi. Viene da chiedersi se il
combinato disposto dell’Art. 37 e dell’Art. 1-bis configuri una sorta di “deroga”
a questo obbligo prevenzionistico immediato nelle imprese
turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
deroga che si baserebbe sulla considerazione del basso livello di
rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio tipiche di
questi due settori e che consentirebbe di concludere entro 30 giorni la
formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37,
comma 4, lettera a). A parere
dello scrivente non esiste alcuna deroga, quanto piuttosto una “facilitazione” temporale
che consente di concludere (si badi bene: concludere, non erogare) la
formazione e l’addestramento nei 30 giorni, ma concludere non vuol dire erogare
e pare ovvio che, se il legislatore avesse voluto realmente derogare al comma 4
lettera a) avrebbe utilizzato il termine erogare (o uno simile) e non certo concludere. Il termine concludere infatti non
manleva in alcun modo il Datore di Lavoro dall’obbligo di formare il
lavoratore prima di adibirlo alla mansione o all’attrezzatura quanto piuttosto,
almeno così lo interpreta lo scrivente, gli consente di dilazionare la
formazione e l’addestramento, fornendo (a mero titolo di esempio) al lavoratore
in prima battuta le nozioni essenziali da completare con le nozioni integrative
ed accessorie entro i 30 giorni. Si
può dire, a conferma della interpretazione proposta, che una lettura attenta
dell’Articolo in questione porta a concludere che lo stesso:
- -
non contiene alcuna deroga più o meno espressa
all’Art. 37 del D.lgs. 81/2008;
- -
non autorizza, né implicitamente né
esplicitamente, l’impiego di lavoratori privi di formazione;
- -
si limita a disciplinare un termine massimo
per il completamento del percorso formativo.
Pertanto una interpretazione che vi individui
una sospensione o attenuazione degli obblighi formativi immediati del datore di
lavoro non può essere ritenuta valida.
3. Interpretazione sistematica e principi di diritto
Volendo trovare ulteriori conferme dell’interpretazione
proposta si può rilevare che seguendo una interpretazione sistematica e
costituzionalmente orientata, le norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro devono essere lette in modo coerente con il principio di massima
tutela del lavoratore. Le
deroghe agli obblighi prevenzionistici devono quindi essere espresse e tassative,
non sono in alcun modo ammesse deroghe implicite, soprattutto quando incidono
su obblighi che trovano fondamento negli articoli 32 e 41 della Costituzione,
come quelli oggetto del presente.
4. Orientamenti della Corte di Cassazione
La giurisprudenza di legittimità ha più volte
ribadito che la formazione costituisce un obbligo indelegabile e sostanziale,
non meramente formale. In particolare
si citano fra le tante:
- -
Cass. Pen., Sez. IV, 7 febbraio 2019, n.
5541: la formazione deve essere effettiva, specifica e preventiva rispetto
all’esposizione al rischio;
- -
Cass. Pen., Sez. IV, 10 febbraio 2021, n.
5794: l’assenza o l’inadeguatezza della formazione integra una violazione
autonoma, anche in assenza di infortuni;
- -
Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2016, n.
27165: il datore di lavoro risponde quando consente al lavoratore di operare
senza una preventiva formazione sui rischi specifici.
Tali pronunce confermano che l’obbligo
formativo non può essere differito se ciò comporta l’esposizione del lavoratore
a rischi non governati.
5. Conclusioni
Alla luce del quadro normativo e
giurisprudenziale sopra illustrato, l’Art. 1-bis del DL 159/2025 deve essere
inteso come una norma di carattere organizzativo e non come una deroga
agli obblighi sostanziali di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs.
81/2008. Il datore di lavoro resta
pertanto tenuto a garantire che il lavoratore non sia adibito alle mansioni
prima di aver ricevuto una formazione adeguata, almeno nei suoi contenuti
essenziali, coerentemente con i principi generali di prevenzione e tutela
effettiva della salute e sicurezza sul lavoro.
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(1): 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
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