26 gennaio, 2026

Formazione dei lavoratori e tempi di adempimento: il rapporto tra art. 37 D.lgs. 81/2008 e art. 1-bis DL 159/2025

 

 1. Premessa

 

Come noto, il tema della formazione dei lavoratori rappresenta uno dei pilastri del sistema prevenzionistico come delineato in linea generale dalla Direttiva 89/391/CEE e recepito prima in D.lgs 626/94 e poi in D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo all’Art. 37, in particolare uno dei “cardini” del citato articolo è sempre stato (ed è tuttora) l’assunto che la formazione debba essere erogata “prima” di adibire il lavoratore all’attività lavorativa, come chiaramente riportato in comma 4 (1).

In questo scenario ormai consolidato viene ad inserirsi, “a mo’ di elefante in cristalleria”, l’Art. 1-bis introdotto in DL 159/2025 in sede di conversione (L. 198/2025).    Non rientra nello scopo del presente cercare di individuare la “manina” che ha introdotto questo articolo quanto piuttosto comprendere che impatto possa avere sull’Art. 37 in quanto, ad una prima lettura, parrebbe introdurre una significativa “deroga” all’obbligo di cui al comma 4.     Vedremo che così, almeno a parere dello scrivente, non è, ma partiamo dal testo dell’Articolo:

 

«Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).

- 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

 

Come lecito attendersi, l’introduzione di questo articolo ha sollevato interrogativi, in particolare in merito alla (presunta) possibilità di adibire al lavoro personale non ancora formato, ma in corso di formazione da completarsi entro 30 giorni.

Il presente contributo intende dimostrare come, almeno a parere dello scrivente, tale disposizione in realtà non incida sugli obblighi fondamentali del datore di lavoro sanciti dall’art. 37.

 

2. L’art. 37 in combinato disposto con l’Art. 1-bis: obbligo e tempistica della formazione

 

L’art. 37, comma 1 stabilisce che il datore di lavoro “deve” assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte.   Questo può ritenersi l’assunto fondamentale, sul quale il comma 4 specifica come tale formazione avvenga all’atto dell’assunzione e, comunque, prima che il lavoratore sia adibito alle mansioni o utilizzi attrezzature di lavoro.     Il disposto configura quindi quello che può essere definito come un obbligo prevenzionistico immediato, finalizzato a evitare che il lavoratore sia esposto a rischi non conosciuti o non compresi.    Viene da chiedersi se il combinato disposto dell’Art. 37 e dell’Art. 1-bis configuri una sorta di “deroga” a questo obbligo prevenzionistico immediato nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, deroga che si baserebbe sulla considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio tipiche di questi due settori e che consentirebbe di concludere entro 30 giorni la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a).     A parere dello scrivente non esiste alcuna deroga, quanto piuttosto una “facilitazione” temporale che consente di concludere (si badi bene: concludere, non erogare) la formazione e l’addestramento nei 30 giorni, ma concludere non vuol dire erogare e pare ovvio che, se il legislatore avesse voluto realmente derogare al comma 4 lettera a) avrebbe utilizzato il termine erogare (o uno simile) e non certo concludere.    Il termine concludere infatti non manleva in alcun modo il Datore di Lavoro dall’obbligo di formare il lavoratore prima di adibirlo alla mansione o all’attrezzatura quanto piuttosto, almeno così lo interpreta lo scrivente, gli consente di dilazionare la formazione e l’addestramento, fornendo (a mero titolo di esempio) al lavoratore in prima battuta le nozioni essenziali da completare con le nozioni integrative ed accessorie entro i 30 giorni.      Si può dire, a conferma della interpretazione proposta, che una lettura attenta dell’Articolo in questione porta a concludere che lo stesso:

  • -          non contiene alcuna deroga più o meno espressa all’Art. 37 del D.lgs. 81/2008;
  • -          non autorizza, né implicitamente né esplicitamente, l’impiego di lavoratori privi di formazione;
  • -          si limita a disciplinare un termine massimo per il completamento del percorso formativo.

 

Pertanto una interpretazione che vi individui una sospensione o attenuazione degli obblighi formativi immediati del datore di lavoro non può essere ritenuta valida.

 

3. Interpretazione sistematica e principi di diritto

 

Volendo trovare ulteriori conferme dell’interpretazione proposta si può rilevare che seguendo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere lette in modo coerente con il principio di massima tutela del lavoratore.      Le deroghe agli obblighi prevenzionistici devono quindi essere espresse e tassative, non sono in alcun modo ammesse deroghe implicite, soprattutto quando incidono su obblighi che trovano fondamento negli articoli 32 e 41 della Costituzione, come quelli oggetto del presente.

 

4. Orientamenti della Corte di Cassazione

 

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la formazione costituisce un obbligo indelegabile e sostanziale, non meramente formale.     In particolare si citano fra le tante:

  • -          Cass. Pen., Sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 5541: la formazione deve essere effettiva, specifica e preventiva rispetto all’esposizione al rischio;
  • -          Cass. Pen., Sez. IV, 10 febbraio 2021, n. 5794: l’assenza o l’inadeguatezza della formazione integra una violazione autonoma, anche in assenza di infortuni;
  • -          Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2016, n. 27165: il datore di lavoro risponde quando consente al lavoratore di operare senza una preventiva formazione sui rischi specifici.

 

Tali pronunce confermano che l’obbligo formativo non può essere differito se ciò comporta l’esposizione del lavoratore a rischi non governati.

 

5. Conclusioni

 

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, l’Art. 1-bis del DL 159/2025 deve essere inteso come una norma di carattere organizzativo e non come una deroga agli obblighi sostanziali di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008.     Il datore di lavoro resta pertanto tenuto a garantire che il lavoratore non sia adibito alle mansioni prima di aver ricevuto una formazione adeguata, almeno nei suoi contenuti essenziali, coerentemente con i principi generali di prevenzione e tutela effettiva della salute e sicurezza sul lavoro.

 

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(1): 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a)       della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b)       del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c)       della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

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