18 novembre, 2025

Sul ragionamento ex post dell'UPG e del Giudice

"Ex ante" e "ex post" sono due espressioni latine molto usate nel linguaggio giuridico che indicano, rispettivamente, "da prima" e "dopo".

L'analisi ex ante si basa su previsioni e stime ed è quella che noi "valutatori" facciamo, ad esempio, quando redigiamo una valutazione del rischio.   Essa si basa su:

  • Competenze tecniche ed esperienza del valutatore
  • Quanto rilevato durante i sopralluoghi effettuati nell'azienda
  • Quanto (ed è questo un indubbio punto dolente) ti viene "raccontato" dal datore di lavoro della ditta....

Ora, è evidente che una valutazione ex ante può basarsi solo su previsioni e stime, vero che l'esperienza e le competenze acquisite ci permettono di ipotizzare e valutare numerosi scenari, ma è altrettanto vero che l'imponderabile è sempre dietro l'angolo e che quando si ha a che fare con l'"inventiva umana" (specie nel mettere in atto comportamenti non corretti....) non sempre è possibile ipotizzare ed analizzare tutti gli scenari.

L'analisi ex post è invece quella che mettono in atto l'UPG che interviene a seguito di infortunio e il Giudice che successivamente si trova a valutare un evento di infortunio..... è ovvio che risulta "facile" all'UPG ed al Giudice sostenere che "la valutazione del rischio non era adeguata perchè non considerava (e quindi gestiva) l'evento accaduto.....".

Vero è che il giudice nell'esprimere il giudizio dovrebbe quantomeno provare a mettersi nei panni di chi ha ragionato ex ante, ma è altrettanto vero che, di fronte all'evento effettivamente accaduto, il Giudice si trova davanti ad un "piatto" ex post fin troppo gustoso per lasciarselo scappare.     Va inoltre preso atto come, purtroppo, ormai in giurisprudenza sia maggioritaria una posizione filosofica basata sulla "necessità" sociale di punire il DDL, attribuendo al lavoratore una sorta di giustificativo per qualsiasi suo comportamento e ciò è evidenziato anche dal fatto che, oramai, analizzando la giurisprudenza di Legittimità pare proprio che il c.d. "rischio elettivo" sia diventato un concetto squisitamente teorico.

La domanda che occorre farsi è: siamo sicuri che questa impostazione, che nei fatti manleva il lavoratore da ogni necessità di porre attenzione nei propri comportamenti (e non raccontiamoci che comportamenti palesemente assurdi come arrampicarsi su uno scaffale siano frutto di mancata formazione.... sono accortezze di base che non possono che ritenersi acquisite se non si vuole considerare il lavoratore come una sorta di robot depensante) sia produttiva di maggior sicurezza o, piuttosto, non spinga il DDL a ridurre investimenti ed attenzione "tanto comunque qualsiasi cosa faccio mi condannano?".

La questione non è secondaria e fa piacere rilevare come, mentre la giurisprudenza continua imperterrita nella sua strada, la dottrina questo problema quantomeno se lo stia ponendo, come riportato in un interessante articolo di ISL pubblicato nei mesi scorsi (Autoesposizione colposa del lavoratore infortunato e responsabilità del DDL di Luigi Leghissa in ISL 8/9-2025) di cui consiglio la lettura.    Potrà, come a volte è successo, la dottrina aprire gli occhi alla giurisprudenza?



1 commento:

Anonimo ha detto...

Grazie Dott. Rossi, la su analisi puntuale mi ha chiarito alcuni aspetti nebulosi.

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