15 maggio, 2026

Scale alla marinara: scelta tra gabbia e sistemi anticaduta dopo DL 159/2025 e Circolare INL 1/2026

 Introduzione: perché il tema è oggi centrale

 

Le scale alla marinara (scale verticali permanenti a pioli) rappresentano uno dei mezzi di accesso più diffusi a coperture, impianti e piattaforme tecniche.      Proprio per la loro diffusione, sono anche tra le attrezzature più coinvolte negli infortuni per caduta dall’alto.     Il DL 159/2025 convertito con Legge 198/2025 ha modificato profondamente l’art. 113 del D.lgs. 81/2008, superando la storica centralità della gabbia e introducendo una logica basata sulla valutazione del rischio e sulla scelta tra protezioni collettive e individuali.     La Circolare INL 1/2026 ha poi fornito le istruzioni operative per l’attività ispettiva.

 

Nuovo quadro normativo: cosa cambia davvero

 

La nuova disciplina riguarda le scale verticali permanenti:

  • fissate a un supporto;
  • con inclinazione > 75°;
  • utilizzate come mezzo di accesso;
  • con altezza superiore a 5m

 

La vera rivoluzione: gabbia NON più obbligatoria

Il nuovo art. 113 prevede che le scale debbano essere dotate in alternativa ed in base alla valutazione del rischio, di gabbia di sicurezza oppure di un sistema di protezione individuale anticaduta (art.115), questa scelta deve essere motivata nel DVR, come chiarito anche da circolare INL 1/2026, la gabbia può essere critica per il soccorso e quindi non sempre è la soluzione preferibile, inoltre è sempre da ricordare che la gabbia non arresta la caduta ma ne limita la dinamica

 

Scale con gabbia: requisiti costruttivi minimi

 

Requisiti da D.lgs. 81/2008 (art.113)

  • distanza pioli–parete ≥ 15 cm
  • distanza pioli–parete opposta della gabbia ≤ 60 cm
  • gabbia con maglie tali da impedire la caduta verso l’esterno

 Requisiti integrativi da UNI EN ISO 14122 (armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine ma non dell’81/2008)

  • gabbia a partire da circa 2,2–2,5 m dal suolo
  • pianerottoli di riposo ogni 6–10 m

 Scale con sistema anticaduta verticale (art.115)

 

Caratteristiche tipiche

  • linea rigida o fune verticale
  • dispositivo anticaduta guidato
  • imbracatura
  • procedure di uso e addestramento

 

È oggi la soluzione tecnologicamente più evoluta ma richiede:

  • formazione e addestramento
  • gestione DPI
  • procedure di emergenza
  • controlli periodici

 Gabbia vs anticaduta

 

Sicurezza nell’uso frequente

 

Scala con gabbia, vantaggi:

  • protezione passiva (non dipende dal comportamento)
  • accesso immediato
  • minori errori operativi

 

Scala con gabbia, criticità:

  • falsa percezione di sicurezza
  • non arresta la caduta verticale
  • difficoltà per lavoratori con carichi o attrezzi

 

Scala con anticaduta, vantaggi

  • arresto reale della caduta
  • maggiore sicurezza tecnica in salita/discesa lunga
  • migliore protezione su grandi altezze

 

Scala con anticaduta, criticità

  • dipendenza da formazione e uso corretto
  • rischio di mancato aggancio

 

In uso frequente e ripetitivo, quindi, la gabbia pare essere più adatta, ma è indubbio che l’uso del sistema anticaduta garantisce una sicurezza maggiore se l’organizzazione è matura.    La scelta dovrà quindi basarsi principalmente sulle “capacità” organizzative della ditta: una ditta che abbia un sistema di formazione ed addestramento avanzati e ben strutturati avrà indubbi vantaggi nello scegliere un sistema con anticaduta.

 

Uso occasionale, un confronto

rischio errore umano: basso nella gabbia, alto nell’anticaduta

formazione e addestramento richiesti: minimi nella gabbia, elevati nell’anticaduta

probabilità di uso scorretto: bassa nella gabba, significativa nell’anticaduta

 

In uso occasionale la gabbia pare essere preferibile, garantendo una probabilità di uso errato / infortunio minore.

 

Recupero in emergenza, un punto critico

 

Problemi legati alla scala con gabbia

  • ostacola l’accesso del soccorritore
  • rende difficile l’evacuazione del ferito
  • può impedire il recupero con barella

 

Vantaggi della scala con anticaduta

  • consente recupero con sistemi su fune
  • facilita manovre di soccorso verticale
  • compatibile con procedure di recupero

 

Per quanto riguarda il recupero in emergenza la scala con sistema anticaduta pare quindi essere preferibile.

 

Sintesi operativa per la valutazione dei rischi

 

Quando privilegiare la gabbia

  • accesso molto frequente
  • utenti numerosi e non specialisti
  • altezze moderate
  • organizzazione DPI non strutturata

 

Quando invece privilegiare anticaduta

  • altezze elevate
  • accessi tecnici/manutentivi
  • presenza di procedure di soccorso
  • organizzazione sicurezza evoluta


27 marzo, 2026

La responsabilità penale e civile dell’RSPP in caso di infortunio: concorso di reato ex art. 110 c.p. e profili risarcitori

 

1. Il concorso di reato ex artt. 110 e ss. c.p.

Nel sistema penale italiano il concorso di persone nel reato si configura quando più soggetti contribuiscono causalmente alla realizzazione di un medesimo fatto illecito (art. 110 c.p.). Presupposti essenziali sono:

  • ·         pluralità di agenti;
  • ·         contributo causale di ciascuno;
  • ·         elemento soggettivo di colpa o dolo;
  • ·         nesso eziologico tra condotta ed evento.

In materia di sicurezza sul lavoro il concorso è frequentemente configurato tra i diversi garanti della prevenzione (datore di lavoro, dirigenti, preposti e consulenti tecnici).


2. Ruolo dell’RSPP e posizione di garanzia

L’RSPP è figura tecnicoconsulenziale prevista dal D. Lgs. 81/2008 con compiti di supporto nella valutazione dei rischi, elaborazione del DVR e individuazione delle misure preventive.

La giurisprudenza riconosce una posizione di garanzia “limitata”, fondata sugli obblighi professionali di analisi, segnalazione e collaborazione tecnica.      La responsabilità penale non deriva dalla mera qualifica ma dalla violazione colposa dei doveri tecnici che abbiano inciso causalmente sull’evento lesivo.

 

3. Cassazione penale – pronunce recenti in merito

Cass. Pen., Sez. IV, 1 settembre 2025 n. 30039: Riconosciuta la responsabilità concorrente dell’RSPP per carenze nella valutazione dei rischi e mancata segnalazione di situazioni pericolose prevedibili.

Cass. Pen., Sez. IV, 20 novembre 2024 n. 42483: Condanna per omicidio colposo in concorso per omessa segnalazione di grave rischio strutturale che aveva causato evento mortale.

Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2023 n. 21153: Affermata la responsabilità concorrente quando la mancata collaborazione tecnica nella redazione del DVR abbia inciso causalmente sull’evento.

 

4. Nesso causale e colpa professionale

La responsabilità dell’RSPP si fonda su colpa professionale specifica: omissione di segnalazione, valutazione incompleta dei rischi o suggerimenti tecnici inadeguati.    Elemento centrale è la verifica controfattuale: se la corretta segnalazione avrebbe indotto l’adozione di misure prevenzionistiche idonee.

 

5. Profili civilistici e risarcitori

L’RSPP può rispondere ex art. 2043 c.c. quando la sua condotta colposa abbia contribuito al danno.      La Cassazione civile ha riconosciuto la responsabilità dei consulenti tecnici della sicurezza quando sussistano colpa, danno e nesso causale.

 

6. Cassazione Civile, pronunce recenti in merito

Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 2019 n. 1666: La Corte ha affermato che i consulenti tecnici della sicurezza possono rispondere ex art. 2043 c.c. quando l’omessa individuazione dei rischi integri colpa professionale causalmente collegata al danno del lavoratore.

Cass. Civ., Sez. Lav., 11 novembre 2020 n. 25317: Riconosciuta la responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza quando la carenza valutativa abbia contribuito alla verificazione dell’evento lesivo.

Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2022 n. 18392: La Corte ribadisce che anche il consulente della sicurezza può essere chiamato a rispondere verso terzi danneggiati se la mancata segnalazione di rischi prevedibili costituisce antecedente causale dell’evento.

 

7. Conclusioni

L’RSPP può essere chiamato a rispondere penalmente e civilmente in concorso con altri garanti solo in presenza di colpa professionale causalmente rilevante.    La prevenzione passa quindi da una puntuale attività documentale, tecnica e di segnalazione dei rischi.

26 gennaio, 2026

Formazione dei lavoratori e tempi di adempimento: il rapporto tra art. 37 D.lgs. 81/2008 e art. 1-bis DL 159/2025

 

 1. Premessa

 

Come noto, il tema della formazione dei lavoratori rappresenta uno dei pilastri del sistema prevenzionistico come delineato in linea generale dalla Direttiva 89/391/CEE e recepito prima in D.lgs 626/94 e poi in D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo all’Art. 37, in particolare uno dei “cardini” del citato articolo è sempre stato (ed è tuttora) l’assunto che la formazione debba essere erogata “prima” di adibire il lavoratore all’attività lavorativa, come chiaramente riportato in comma 4 (1).

In questo scenario ormai consolidato viene ad inserirsi, “a mo’ di elefante in cristalleria”, l’Art. 1-bis introdotto in DL 159/2025 in sede di conversione (L. 198/2025).    Non rientra nello scopo del presente cercare di individuare la “manina” che ha introdotto questo articolo quanto piuttosto comprendere che impatto possa avere sull’Art. 37 in quanto, ad una prima lettura, parrebbe introdurre una significativa “deroga” all’obbligo di cui al comma 4.     Vedremo che così, almeno a parere dello scrivente, non è, ma partiamo dal testo dell’Articolo:

 

«Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).

- 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

 

Come lecito attendersi, l’introduzione di questo articolo ha sollevato interrogativi, in particolare in merito alla (presunta) possibilità di adibire al lavoro personale non ancora formato, ma in corso di formazione da completarsi entro 30 giorni.

Il presente contributo intende dimostrare come, almeno a parere dello scrivente, tale disposizione in realtà non incida sugli obblighi fondamentali del datore di lavoro sanciti dall’art. 37.

 

2. L’art. 37 in combinato disposto con l’Art. 1-bis: obbligo e tempistica della formazione

 

L’art. 37, comma 1 stabilisce che il datore di lavoro “deve” assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte.   Questo può ritenersi l’assunto fondamentale, sul quale il comma 4 specifica come tale formazione avvenga all’atto dell’assunzione e, comunque, prima che il lavoratore sia adibito alle mansioni o utilizzi attrezzature di lavoro.     Il disposto configura quindi quello che può essere definito come un obbligo prevenzionistico immediato, finalizzato a evitare che il lavoratore sia esposto a rischi non conosciuti o non compresi.    Viene da chiedersi se il combinato disposto dell’Art. 37 e dell’Art. 1-bis configuri una sorta di “deroga” a questo obbligo prevenzionistico immediato nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, deroga che si baserebbe sulla considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio tipiche di questi due settori e che consentirebbe di concludere entro 30 giorni la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a).     A parere dello scrivente non esiste alcuna deroga, quanto piuttosto una “facilitazione” temporale che consente di concludere (si badi bene: concludere, non erogare) la formazione e l’addestramento nei 30 giorni, ma concludere non vuol dire erogare e pare ovvio che, se il legislatore avesse voluto realmente derogare al comma 4 lettera a) avrebbe utilizzato il termine erogare (o uno simile) e non certo concludere.    Il termine concludere infatti non manleva in alcun modo il Datore di Lavoro dall’obbligo di formare il lavoratore prima di adibirlo alla mansione o all’attrezzatura quanto piuttosto, almeno così lo interpreta lo scrivente, gli consente di dilazionare la formazione e l’addestramento, fornendo (a mero titolo di esempio) al lavoratore in prima battuta le nozioni essenziali da completare con le nozioni integrative ed accessorie entro i 30 giorni.      Si può dire, a conferma della interpretazione proposta, che una lettura attenta dell’Articolo in questione porta a concludere che lo stesso:

  • -          non contiene alcuna deroga più o meno espressa all’Art. 37 del D.lgs. 81/2008;
  • -          non autorizza, né implicitamente né esplicitamente, l’impiego di lavoratori privi di formazione;
  • -          si limita a disciplinare un termine massimo per il completamento del percorso formativo.

 

Pertanto una interpretazione che vi individui una sospensione o attenuazione degli obblighi formativi immediati del datore di lavoro non può essere ritenuta valida.

 

3. Interpretazione sistematica e principi di diritto

 

Volendo trovare ulteriori conferme dell’interpretazione proposta si può rilevare che seguendo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere lette in modo coerente con il principio di massima tutela del lavoratore.      Le deroghe agli obblighi prevenzionistici devono quindi essere espresse e tassative, non sono in alcun modo ammesse deroghe implicite, soprattutto quando incidono su obblighi che trovano fondamento negli articoli 32 e 41 della Costituzione, come quelli oggetto del presente.

 

4. Orientamenti della Corte di Cassazione

 

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la formazione costituisce un obbligo indelegabile e sostanziale, non meramente formale.     In particolare si citano fra le tante:

  • -          Cass. Pen., Sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 5541: la formazione deve essere effettiva, specifica e preventiva rispetto all’esposizione al rischio;
  • -          Cass. Pen., Sez. IV, 10 febbraio 2021, n. 5794: l’assenza o l’inadeguatezza della formazione integra una violazione autonoma, anche in assenza di infortuni;
  • -          Cass. Pen., Sez. IV, 23 giugno 2016, n. 27165: il datore di lavoro risponde quando consente al lavoratore di operare senza una preventiva formazione sui rischi specifici.

 

Tali pronunce confermano che l’obbligo formativo non può essere differito se ciò comporta l’esposizione del lavoratore a rischi non governati.

 

5. Conclusioni

 

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, l’Art. 1-bis del DL 159/2025 deve essere inteso come una norma di carattere organizzativo e non come una deroga agli obblighi sostanziali di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008.     Il datore di lavoro resta pertanto tenuto a garantire che il lavoratore non sia adibito alle mansioni prima di aver ricevuto una formazione adeguata, almeno nei suoi contenuti essenziali, coerentemente con i principi generali di prevenzione e tutela effettiva della salute e sicurezza sul lavoro.

 

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(1): 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a)       della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b)       del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c)       della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

12 gennaio, 2026

Lo “strano caso” dell’Art. 1bis DL 159/2025

 

Questo articolo nasce dall’aver (purtroppo) rilevato come sui social, in particolare su Linkedin, circolino “strane voci” in base alle quali l’Art. 1-bis (1) inserito nel DL 159/2025 in sede di conversione con modifiche dalla L 198/2025, che introduce una sorta di “deroga” all’art. 37 c. 4 D.lgs 81/2008 consentendo di concludere (si badi, concludere, non iniziare….) la formazione “entro 30 giorni” per le sole attività turistico – ricettive e di somministrazione di alimenti, contrasterebbe con i disposti del c. 1 dell’Art. 12 della Direttiva 89/391/CEE (2) e che pertanto gli UPG (SPSAL, INL ecc…) in sede di ispezione sarebbero tenuti, data la primazia della norma europea, a disapplicarlo elevando le relative sanzioni.       Tralasciando gli aspetti “morali” e le opinioni personali, nonché lasciando ad articolo successivo le mie considerazioni sull’effettività di questo contrasto, voglio qui fare alcune considerazioni che, a mio parere, smontano totalmente questa tesi.


Premessa

Come noto, nel Sistema Giuridico Italiano (preferisco utilizzare il termine Sistema in luogo di Ordinamento per dare evidenza dell’”organismo vivente giuridico”), il rapporto tra fonti interne e diritto dell’UE riveste un ruolo centrale e ciò vale anche, ovviamente, per le norme in materia di SSL, che sono in buona parte recepimento di una nutrita serie di direttive europee.     Fra tali direttive vi è ovviamente la 89/391/CEE, c.d. “Direttiva Quadro sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro”, i cui contenuti sono noti e non sto quindi qui a riportare.

Come noto, il recepimento di una direttiva, specie in un Sistema “creativo” come quello italiano, può comportare che nascano contrasti fra il testo europeo ed il recepimento italiano, ed è su questo punto che dibattono coloro che ritengono non conforme al diritto europeo l’Art. 1bis sopra citato.    Per comprendere quanto questa ipotesi possa essere o meno campata per aria, occorre partire definendo bene cosa si intenda per direttive “self executing” e cosa le distingue da quelle che tali non sono.


Self Executing vs Non Self Executing e Ruolo Centrale del Giudice

La principale differenza fra Direttive e Regolamenti è che le prime necessitano di atto di recepimento da parte degli Stati Membri, atto che lascia sempre un certo spazio di discrezionalità.    Ora, per ovviare alle disomogeneità in fase di recepimento, che potrebbero portare a differenze anche significative fra i singoli stati, è ormai “prassi” della UE produrre Direttive con dettaglio tale da rendere di fatto il recepimento nazionale un mero atto formale.   Tali direttive vengono chiamate “Self Executing” ed hanno la caratteristica, appunto, di non necessitare di atti di recepimento nazionali per produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, permettendo quindi di essere invocate contro lo Stato inadempiente (efficacia verticale).      Per converso, in presenza di una direttiva priva di tali caratteristiche (c.d. Direttive Quadro o di portata generale) saremo di fronte ad un atto non immediatamente applicabile e pertanto definibile come “Non Self Executing”.

Per tornare all’oggetto del presente, a parere mio (ma non solo) non sussiste alcun dubbio che la 89/391/CEE rientri in tale ultima casistica, come desumibile, ad esempio, dal c.1 dell’Art. 1 (3) che esplicitamente parla di “principi generali” nonché dall’Art. 16 che richiama a “successive direttive particolari” e fa riferimento alla “portata generale” della direttiva nel titolo dell’articolo stesso.      Sempre ai fini del presente è bene sottolineare che, proprio in quanto trattasi di direttiva di portata generale, nemmeno il Giudice (e quindi, tantomeno l’Ispettore) può procedere alla disapplicazione diretta della legge interna ritenuta contrastante, dovendo egli sollevare questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione (4), in tale ipotesi, la direttiva opera infatti come norma interposta e la Corte costituzionale è pertanto l’unico organo competente a dichiarare l’illegittimità della legge.    Per completezza di informazione riporto che non sono considerate qui le altre due “armi” del giudice, ovverosia l’obbligo di interpretazione conforme e il rinvio pregiudiziale alla CGUE in quanto si possono ritenere non applicabili al caso in questione.


Il Ruolo dell’ispettore e la sua “autonomia interpretativa”

Venendo al dubbio iniziale può, come ipotizza qualche (poco avveduto) autore, un organo amministrativo e in particolare un organo di vigilanza, disapplicare di iniziativa una legge nazionale da lui ritenuta (a torto o a ragione, qui nulla conta) non conforme al diritto dell’Unione europea e fondare su tale disapplicazione un atto prescrittivo?    La risposta è ovviamente (quantomeno per chi ha qualche base di diritto) no, ma dettagliamo meglio…..


Il principio di legalità dell’azione amministrativa, questo (s)conosciuto

La pubblica amministrazione è soggetta al c.d. Principio Di Legalità che si ricava tra l’altro da Art. 97 Cost. e secondo cui l’azione amministrativa deve svolgersi nei limiti e secondo i fini della legge.     Il pubblico dipendente è quindi tenuto ad applicare le norme vigenti e non dispone di alcun potere di sindacato sulla validità delle leggi e tantomeno sulla loro compatibilità con fonti sovraordinate, siano esse costituzionali o europee.    Può, ovviamente, interpretarla per adattarla al caso concreto rimanendo sempre nei limiti della propria funzione e mai andando contro ad eventuali indirizzi interpretativi (ex: gli Interpelli) ed applicativi (ex: le Circolari) prodotti da organi a lui sovraordinati o che a tale scopo siano predisposti dalla norma, ma mai e poi mai potrà di sua iniziativa disapplicare una norma vigente, qualunque essa sia.

Come già accennato quindi (vide supra) il potere - dovere di disapplicare la norma interna ritenuta contrastante con il diritto dell’UE spetta in via esclusiva al Giudice nel contesto di un processo.   Tale potere di disapplicazione potrà inoltre essere diretto solo in presenza di una Direttiva Self Executing, in caso contrario dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale alla Consulta.


Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte ritengo che la previsione di una “disapplicazione” dell’Art. 1bis DL 159/2025 da parte dell’Ente di Controllo non abbia alcuna base normativa e che pertanto, nell’ipotetico caso succeda, si debba (dopo aver ovviamente provato, bonariamente, ad intervenire con il superiore diretto dell’ispettore) assolutamente Non Ottemperare alla prescrizione, attendendo l’apertura del procedimento penale, nel quale sarà il Giudice e solo lui a decidere se sollevare o meno questione di legittimità costituzionale, questione che, a mio avviso (ma sarà oggetto di altro articolo) non sussiste in alcun modo.

Contestualmente al processo, starà poi al datore di lavoro chiamato In causa decidere se rivalersi nei confronti dell’Ispettore per quello che si configura, a mio avviso, come un comportamento grave e prevaricatore oltre che (ovviamente) in aperta violazione del Codice di Condotta dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) con particolare riguardo all’Art. 3, poiché un comportamento che ignora una norma vigente è contrario all'interesse pubblico e alla corretta amministrazione.       Tale condotta può configurare quindi anche un illecito disciplinare, con possibili conseguenze che possono andare dalla sanzione disciplinare fino al licenziamento.

Sarebbe, in conclusione, da chiedersi perché certi autori mettano in giro queste “voci”, per ignoranza?   O forse, più probabilmente, perché in questo modo è più facile vendere i propri servizi e le proprie competenze a datori di lavoro che, specie se si parla di aziende artigiane, quasi mai sono in possesso delle competenze giuridiche necessarie a valutare la fondatezza o meno di tali voci?

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(1): «Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

(2) 1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione: - della sua assunzione, - di un trasferimento o cambiamento di funzione, - dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro, - dell'introduzione di una nuova tecnologia, specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

(3) 2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.

(4) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

18 novembre, 2025

Sul ragionamento ex post dell'UPG e del Giudice

"Ex ante" e "ex post" sono due espressioni latine molto usate nel linguaggio giuridico che indicano, rispettivamente, "da prima" e "dopo".

L'analisi ex ante si basa su previsioni e stime ed è quella che noi "valutatori" facciamo, ad esempio, quando redigiamo una valutazione del rischio.   Essa si basa su:

  • Competenze tecniche ed esperienza del valutatore
  • Quanto rilevato durante i sopralluoghi effettuati nell'azienda
  • Quanto (ed è questo un indubbio punto dolente) ti viene "raccontato" dal datore di lavoro della ditta....

Ora, è evidente che una valutazione ex ante può basarsi solo su previsioni e stime, vero che l'esperienza e le competenze acquisite ci permettono di ipotizzare e valutare numerosi scenari, ma è altrettanto vero che l'imponderabile è sempre dietro l'angolo e che quando si ha a che fare con l'"inventiva umana" (specie nel mettere in atto comportamenti non corretti....) non sempre è possibile ipotizzare ed analizzare tutti gli scenari.

L'analisi ex post è invece quella che mettono in atto l'UPG che interviene a seguito di infortunio e il Giudice che successivamente si trova a valutare un evento di infortunio..... è ovvio che risulta "facile" all'UPG ed al Giudice sostenere che "la valutazione del rischio non era adeguata perchè non considerava (e quindi gestiva) l'evento accaduto.....".

Vero è che il giudice nell'esprimere il giudizio dovrebbe quantomeno provare a mettersi nei panni di chi ha ragionato ex ante, ma è altrettanto vero che, di fronte all'evento effettivamente accaduto, il Giudice si trova davanti ad un "piatto" ex post fin troppo gustoso per lasciarselo scappare.     Va inoltre preso atto come, purtroppo, ormai in giurisprudenza sia maggioritaria una posizione filosofica basata sulla "necessità" sociale di punire il DDL, attribuendo al lavoratore una sorta di giustificativo per qualsiasi suo comportamento e ciò è evidenziato anche dal fatto che, oramai, analizzando la giurisprudenza di Legittimità pare proprio che il c.d. "rischio elettivo" sia diventato un concetto squisitamente teorico.

La domanda che occorre farsi è: siamo sicuri che questa impostazione, che nei fatti manleva il lavoratore da ogni necessità di porre attenzione nei propri comportamenti (e non raccontiamoci che comportamenti palesemente assurdi come arrampicarsi su uno scaffale siano frutto di mancata formazione.... sono accortezze di base che non possono che ritenersi acquisite se non si vuole considerare il lavoratore come una sorta di robot depensante) sia produttiva di maggior sicurezza o, piuttosto, non spinga il DDL a ridurre investimenti ed attenzione "tanto comunque qualsiasi cosa faccio mi condannano?".

La questione non è secondaria e fa piacere rilevare come, mentre la giurisprudenza continua imperterrita nella sua strada, la dottrina questo problema quantomeno se lo stia ponendo, come riportato in un interessante articolo di ISL pubblicato nei mesi scorsi (Autoesposizione colposa del lavoratore infortunato e responsabilità del DDL di Luigi Leghissa in ISL 8/9-2025) di cui consiglio la lettura.    Potrà, come a volte è successo, la dottrina aprire gli occhi alla giurisprudenza?



Scale alla marinara: scelta tra gabbia e sistemi anticaduta dopo DL 159/2025 e Circolare INL 1/2026

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